Coni accerta violazione di Malagò, ma il commissariamento resta incerto
Il Coni ha stabilito che il mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura alla presidenza della FIGC costituisce una violazione delle norme federali, ma non comporta automaticamente il commissariamento dell’organismo. La conclusione deriva da quattro pareri legali richiesti al Coni e visionati da ANSA in vista della riunione della Giunta che dovrà esaminare il caso.
Le opinioni dei giuristi del Coni
Le conclusioni dei quattro giuristi sono sostanzialmente unanimi: il tesseramento era un requisito essenziale per la candidatura e per l’elezione alla guida della FIGC, e Malagò non ne era in possesso. Tutti e quattro si allineano con la Procura Generale dello Sport, respingendo l’interpretazione della Procura federale che “essere in regola con il tesseramento” non equivalga a “essere tesserato”.
Massimo Coccia definisce il requisito un “requisito soggettivo di candidabilità e conseguente eleggibilità”. Alberto Angeletti aggiunge che “non vi può essere dubbio” sulla violazione, mentre Franco Gaetano Scoca afferma con decisione che “l’elezione del non tesserato è invalida”. Le loro affermazioni rafforzano la posizione della Procura Generale.
Il punto di vista della Procura federale, che avrebbe potuto interpretare la regolarità in modo più flessibile, è quindi respinto da tutti i quattro esperti, che sottolineano la necessità di un tesseramento formale per garantire l’idoneità alla carica. Questa posizione rafforza la tesi secondo cui la regolarità amministrativa è precondizione imprescindibile per la carica.
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Possibili conseguenze per la FIGC
Nonostante la violazione sia confermata, i pareri non indicano il commissariamento della FIGC come conseguenza automatica. Luigi Medugno sottolinea che spetta agli organi del Coni effettuare valutazioni doverose, evidenziando l’esistenza di margini di discrezionalità deliberativa nella determinazione della gravità.
L’articolo 7 dello Statuto del Coni prevede il commissariamento solo in presenza di “gravi violazioni dell’ordinamento sportivo”. Medugno invita a distinguere tra semplici omissioni, negligenze o imperizie e comportamenti che configurino una “grave violazione” capace di compromettere il funzionamento della federazione.
Secondo il parere, la valutazione dovrà essere di natura strettamente tecnico‑giuridica e non politica. Alberto Angeletti ricorda la mancata impugnazione della candidatura nei termini previsti, mentre Medugno osserva che i ricorsi dell’avvocato Renato Miele, pur dichiarati inammissibili, hanno segnalato un vizio radicale, e che la Procura federale non ha avviato iniziative impugnatorie, lasciando inevase le richieste di accesso agli atti.
Il documento indica che spetterà alla Giunta Nazionale formulare un’eventuale proposta di commissariamento, con successiva decisione del Consiglio Nazionale. La violazione sul tesseramento è quindi accertata, ma resta aperta la questione se sia sufficientemente grave da giustificare il commissariamento della FIGC.